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scheda di Pacileo, V., L'Indice 1986, n. 9
Tra i vari tentativi di definizione della fattispecie della banda armata, lasciata piuttosto nebulosa dal legislatore, s'inserisce il contributo del De Liguori. Secondo l'autore la banda armata è caratterizzata da una struttura organizzativa, da un vincolo gerarchico, da un armamento e da una effettiva efficienza militare. Problema particolarmente delicato è quello del concorso tra questo delitto e altre figure di reato, segnatamente quelle concernenti le armi. Questione assai dibattuta è se sia concettualmente ammissibile un concorso con i reati previsti dagli artt. 270 e 270 bis C.P. (associazione sovversiva semplice e con finalità terroristiche). L'A. sostiene l'assorbimento con riguardo all'art. 270 mentre ammette la possibilità del concorso rispetto al secondo delitto, allorché la banda abbia tra i propri programmi il fatto suddetto. Non sembra che quest'ultimo punto sia condivisibile: la banda armata - quando ricorrano le finalità di terrorismo - è anche necessariamente un'associazione sovversiva con finalità terroristiche e non potrebbe porsi due volte lo stesso fatto a carico del medesimo soggetto. L'A., infine stigmatizza le applicazioni estensive della responsabilità per concorso effettuate dalla giurisprudenza di merito, per cui i capi e gli organizzatori - in virtù del loro ruolo - debbono necessariamente rispondere di tutti i reati comuni commessi dalla banda, mentre appare insopprimibile l'esigenza di distinguere tra responsabilità penale e morale.
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