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recensione di Bouchard, M., L'Indice 1985, n. 2
MANERA, GIOVANNI, L'adozione e l'affidamento familiare, Jovene, 1983
recensione Bouchard, M., L'Indice 1985, n. 2
FINOCCHIARO, ALFIO / FINOCCHIARO, MARIO, Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, Giuffrè, 1983
recensione Bouchard, M., L'Indice 1985, n. 2
Il vecchio regime dell'adozione tradizionale aveva come scopo la trasmissione del nome e del patrimonio dell'adottante, che fosse privo di discendenti legittimi, a favore del figlio adottivo: rimanevano, dunque, escluse da questo istituto finalità di allevamento e di educazione dei minori. Con la legge del 1967 veniva introdotta l'adozione speciale, che seguiva il modello di esperienze straniere (francese in particolare), e con essa compariva una prima diversa considerazione del fanciullo e si affermava finalmente il diritto del minore ad una nuova famiglia quando i genitori di sangue si fossero rivelati inidonei all'assolvimento dei compiti educativi. Questa legge ha però rivelato, nella pratica, notevoli ambiguità (e lacune) sugli aspetti sostanziali dell'istituto e ancor più nel procedimento tecnico che conduce all'adozione del minore. Di qui la spinta ad una generale riforma e l'emanazione della l.1983 n.184, nuova disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.
Una prima innovazione di grande rilievo è l'introduzione dell'adozione internazionale (precedentemente non prevista) con un com plesso di norme per l'adozione di minori stranieri e l'espatrio di minori a scopo di adozione. La grossa novità è, però, rappresentata dall'affidamento familiare, una condizione temporanea del minore presso un'altra famiglia, persona singola o comunità, tesa a restituirlo alla famiglia di origine quando sia cessata la situazione di difficoltà e di abbandono. L'affidamento è disposto dal servizio sociale e l'affidatario si vede attribuiti rilevanti ed inediti poteri, non nella prospettiva di una successiva adozione, ma con funzioni di aiuto e sostegno del minore e della sua famiglia di origine. È facile, peraltro, annotare la desolante assenza di un sistema di sicurezza sociale per i minori, nel quale il ruolo assistenziale di questo istituto possa validamente inserirsi.
La disciplina dell'adozione con la nuova legge del 1983 non ha subito - in se stessa - profonde modifiche, sebbene vi sia un generale ampliamento (sia per il minore che per gli adottanti) delle condizioni di adottabilità. Il procedimento di adozione (oggetto principale delle critiche della precedente disciplina) è già stato giudicato più appesantito di quello precedente: il che può solo parzialmente spiegarsi con la necessità di assicurare ai genitori di sangue le dovute garanzie processuali.
Al tribunale dei minorenni sono affidati nuovi compiti, soprattutto in materia di adozione internazionale e nel controllo degli affidamenti, con le intuibili conseguenze di aggravio del lavoro. La legge si chiude con disposizioni penali volte a colpire il fenomeno del mercato dei bambini.
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