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Compenso professionale e patto di quota lite. Con schemi di contratto con patto di quota lite - copertina
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2009
1 gennaio 2009
Libro tecnico professionale
VIII-192 p.
9788814144660

La recensione di IBS

Nel nostro ordinamento il c.d. "patto di quota lite" era vietato fino all'avvento del D.L. 4 luglio 2006, n. 233, più noto come "decreto Bersani" (poi convertito in L. n. 248 del 4 agosto 2006), che, al dichiarato scopo di liberalizzare le modalità di determinazione dei compensi per le attività libero-professionali, ha innovato la materia: l'art. 2 "Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali" alla lettera a) ha infatti abrogato l'obbligatorietà, in varie disposizioni legislative e regolamentari, di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.E' stato dunque sostituito il comma 3 dell'art. 2233 cod. civ. con il seguente: "Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali".La specifica norma legislativa ha, in tal modo, modificato ed abrogato le norme deontologiche sull'argomento previste dal Codice Deontologico, che di conseguenza è stato modificato con una delibera del 12 giugno 2008. Oggi, pertanto, il c.d. "patto di quota lite" è considerato valido soltanto se rispetta l'onere della forma scritta.La formulazione normativa del nuovo terzo comma dell'art. 2233 cod. civ. risulta tuttavia piuttosto imprecisa e appaiono necessari nuovi contributi per migliorare la regolamentazione del patto di quota lite che oggi pare insufficiente. La nuova disciplina si è limitata, infatti, a disciplinare la forma della convenzione sul compenso, e quindi anche quella del patto di quota lite, ma non ha regolato altri importanti aspetti di tale patto, come hanno fatto, invece, alcune legislazioni straniere.Di qui l'esigenza di approfondire gli aspetti civilistici e deontologici degli accordi conclusi tra l'avvocato e il cliente, nonché la necessità di riprendere l'esperienza di altri Paesi, allo scopo di contribuire a risolvere i problemi che la pratica suggerisce e migliorare, quindi, l'assetto professionale dell'avvocatura.

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