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La direttiva comunitaria del 25 maggio 1999 n. 44 "su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo" è stata recepita, dal legislatore italiano, con il decreto legislativo 1 febbraio 2002, n. 24, il quale ha novellato il codice civile introducendo, dopo il paragrafo 1 della sezione II capo I del titolo III del libro quarto, il paragrafo 1 bis intitolato: "Della vendita dei beni di consumo". La nuova disciplina, regolata dagli art. 1519 bis - 1519 nonies cod. civ., si occupa delle vendite poste in essere tra venditori-professionisti e consumatori ed aventi ad oggetto beni di consumo.L'intero sistema delle garanzie viene qui innovato.Le distinzioni tra vizi del bene venduto e mancanza delle qualità promesse o essenziali vengono meno per lasciare il posto ad un'unica categoria onnicomprensiva di "difetto di conformità".I rimedi esperibili dal consumatore, nel caso di consegna di un bene non conforme al contratto, sono ora rigidamente ordinati in modo tale da escludere la possibilità per l'acquirente di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo prima di aver agito per ottenere la sostituzione o la riparazione del bene viziato.Le nuove disposizioni, introdotte nel codice civile in attuazione della direttiva comunitaria n. 44/99/CE, che si propone di uniformare la disciplina sulla vendita dei beni di consumo nei diversi Paesi dell'Unione europea, danno cittadinanza a principi e criteri interpretativi nuovi che, se, da un lato, impongono all'interprete uno sforzo di coordinamento, dall'altro, aprono interessanti prospettive. Di ciò rappresenta un chiaro esempio l'importanza che la direttiva comunitaria prima ed il legislatore interno poi attribuiscono alle dichiarazioni pubblicitarie. Queste ultime, infatti, anche se non riprodotte all'interno del contratto, integrano il contenuto negoziale e sono vincolanti per il soggetto che le ha effettuate.Un corpo normativo nuovo, dunque, che getta un ponte con l'Europa, ma che per molti aspetti rimane ancora legato alle categorie giuridiche tradizionali.
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