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La questione, cui risponde il giudizio causale, attiene alle possibili discrasie tra la logica formale del solus consensus obligat e la logica funzionale del mercato. La causa mercantile è volta a garantire che la ricchezza circoli secondo il paradigma utilitario, e cioè a fronte di un quid che sia concepito come merce e che soggiaccia al dispositivo di formazione del prezzo: quali che siano gli interessi concreti e le ragioni pratiche per le quali i contraenti lo fanno così circolare. La causa mercantile, perciò, identifica il fine sistemico del giudizio causale, così permette di determinarne in coerenza oggetto, termini e modalità e, soprattutto, definisce categorie e concettualità adeguate al trattamento appropriato di tutti questi problemi. Ma, così, mostra anche il senso del suo ora perorato abbandono: se la causa postula un mercato ove non si possa avere appropriazione della ricchezza altrui senza dare in cambio ricchezza propria, il suo abbandono nient’altro significa che l’apertura del contratto ad un universo economico ove si possa perseguire l’appropriazione di ricchezza altrui senza dare in cambio alcunché.
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