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Nel sistema processuale della tarda antichità, la partecipazione dell'imperatore all'amministrazione della giustizia si realizzava, oltre che nel caso di naturale competenza quale suprema istanza giurisdizionale, anche in differenti ipotesi, nelle quali l'esame della controversia era rimessa al suo tribunale con finalità e con regole procedurali autonome rispetto a quelle fissate per il normale svolgimento dei giudizi, estranee agli schemi gerarchici e alla ripartizione della competenza giurisdizionale della legislazione tardoantica.
Si trattava di interventi diretti nell'esercizio dell'attività processuale,. che l'imperatore personalmente compiva in due casi particolari: su istanza del giudice investito della controversia nel corso del processo pendente oppure, a lite conclusa, su richiesta della parte soccombente. Alla prima categoria appartiene l'istituto della consultatio ante sententiam, alla seconda, invece, il caso della supplicatio.
L'opera illustra questi due strumenti processuali.
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