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Il problema della certezza del diritto che è anche epistemologico,conoscenza giuridica,in rapporto all' intero ordinamento considerato nel suo sviluppo diacronico, diversamente si ha una red herring. Una singola disposizione è relativamente certa o compromessa dal kaos legislativo? Non basta una norma cristallina: sua interpretazione e applicazione crea incertezza.La certezza valore che va bilanciato con altri valori, trovando un equilibrio nella situazione storico-politica Cfr. Kelsen nei limiti sua concezione ordinamentale, Betti,l’illuminismo critico (Scarpelli, Jori, Ferrajoli): necessità di nozione complessa di norma: estesa operativa in fieri, nel pluralismo oltre l’idea tralatizia della creazione giuridico-normativa e il diritto legislativo, accidentale, storicamente limitato. La legislazione e l’interpretazione come funzioni giuridiche diffuse in più strategie, qui il linguaggio normativo è importante assieme ad altri criteri di giudizio (impliciti o intrinseci) nella razionalità giuridica; tipici i principi, oltre la “letteralità” delle norme poste dal legislatore storico. L’autointegrazione si richiama ai principi ricavabili induttivamente da altre norme dell’ordinamento (pancognitivismo giuridico:Carnelutti, Bobbio?) in una visione pangiuridicistica della concezione senza confini della giuridicità (cfr.Ferrajoli). Metacriteri distinguendo criteri extragiuridici dai giuridici impliciti. L’ordinamento è difendibile per sue finalità pratico-politiche? Schmitt:i signori della lex hanno la meglio sulla rex. La norma theory laden. Lo schema della norma correla un illecito a una sanzione, mentre i principi per mezzi a fini :cfr. IRTI?. Più rappresentazioni della norma come modello (dall’alto: ideologia) sono criticabili sul terreno pragmatico-strumentale e politico della loro adeguatezza rispetto a determinati scopi e indirettamente, rispetto alla capacità di spiegare nei dettagli la meccanica e le regole di funzionamento della macchina del diritto positivo.
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