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Anno edizione: 2020
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Tornano, i vecchi temi, rivitalizzando il diritto come creativa invenzione e non atto di volontà, grazie alla fattualità e storicità. Il costituzionalismo pos-moderno è convivenza di diversità, riflettendo il pluralismo. Non serve l’utilizzazione del principio di legalità nel recupero della complessità, nelle diverse fonti, ricomposte in rete anziché in struttura gerarchica. Un eurodiritto che pare dominato economicamente, cosiccome nella globalizzazione giuridica, prevale la tecnocrazia. Ius commune e gli iura propria; common low e civil law nel nuovo paesaggio giuridico europeo, in una unità giuridica che rispetta le diversità, grazie ai diritti fondamentali e al ruolo della Corte di Giustizia. Infatti i principii aiutano soprattutto nei momenti di transizione. E’ «La svolta pluralistica che mette definitivamente in crisi statalismo e legalsimo, baluardi dell’assetto politico borghese»: positività del diritto non è statualità. «Dunque pluralità di ordinamenti giuridici, con il pluralizzarsi delle fonti del dirito e, conseguentemetne, con il loro de-tipicizzarsi» . Sul piano epistemologico la crisi è nella astrattezza, generalità e rigidità, nei modelli rigidi che garantiscono certezza e prevedibilità, ma intrinsecamente inidonei all’attuale instabile tempo. Siamo alla crisi della fattispecie (Irti)? Servono nuovi percorsi per avvicinarsi alla giustizia, riscoprendo il collettivo. «Ordinamento giuridico, infatti, indica con precisione la finalità principale del diritto: ordinare la società e, ordinandola, salvarla; la quale, però, si può effettivamente ordinare solo se si tiene conto dei valori e interessi che la percorrono» : non invenzione del potere politico, ma invenzione; non volontà e comando ma conoscere e riconoscere anche grazie al diritto giurisprudenziale come respiro. Stimolante
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